Inserito da: Andrea Tj | Ottobre 9, 2008

Riunione Generale degli Amici di Beppe Grillo di Firenze

Riunione Generale

MARTEDI’ 14 OTTOBRE ALLE ORE 21:00

Località

Circolo Arci “Bencini , Via Giuseppe Saverio Mercadante, 58,  Firenze 50144

Ci ritroviamo per fare il punto della situazione e dare seguito alla struttura che è nata dalla riunione del 25 settembre.

Sarà l’occasione per i nuovi iscritti di presentarsi al gruppo e di partecipare alle nostre iniziative. Verranno inoltre presentati i nuovi gruppi di lavoro e cercheremo di stilare, attraverso un dibattito costruttivo, un breve programma di ciò che porteremo avanti: cosa fare e come farlo.

Mi aspetto una presenza numerosa in modo che la partecipazione al gruppo cresca, e con essa anche la nostra concretezza.

Quindi…. confermate la vostra presenza sul calendar! e seguite e partecipate alle discussioni aperte sul board in modo da arrivare alla riunione già con qualcosa in mente.

Clicca qui per tutti i dettagli e per confermare la tua presenza

Inserito da: Andrea Tj | Settembre 10, 2008

Riunione Generale di settembre, Amici di Beppe Grillo di Firenze

Riunione generale Meetup Amici di Beppe Grillo di Firenze

25 settembre 2008 ore 21
Circolo Arci Bencini
Via Mercadante, 58
Firenze (zona teatro Puccini)

A settembre daremo il via alla “stagione 2008/2009″… ma non stiamo parlando del campionato di calcio eh! wink

Ci ritroveremo, come d’abitudine al Circolo Bencini, per decidere tutti insieme cosa fare per riuscire a migliorare il mondo nel quale viviamo!

Noi, come sempre, inizieremo dalla nostra città!

Prossimente penseremo anche all’ordine del giorno, intanto abbiamo il desiderio di darvi notizia dell’incontro

Gli Amici di Beppe Grillo di Firenze

Venerdì 25 luglio 2008

In qualità di Presidente dell’associazione de “I Grilli” degli Amici di Beppe Grillo di Firenze, vi comunico che l’associazione ha formalmente siglato un accordo con il dott.Montanari e la sua equipe della Nanodiagnostics, per sostenere gli studi di ricerca sulle Nanopatologie.

La nostra associazione si farà da promotore e portabandiera , della raccolta fondi per sostenere il lavoro di ricerca, che lo stesso Dott.Montanari sta portando avanti. Per dare maggior suggello all’accordo, il Dott.Montanari è entrato a far parte del consiglio direttivo dell’associazione.

Presto verrà fatto un regolamento con il quale si stabilirà le modalità della raccolta fondi.

Firmato

Andrea Vannini

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link utili:

http://www.arcoiris.tv/

http://www.nove.firenze.it/

http://www.bortolanionlus.it/

Inserito da: Andrea Tj | Giugno 27, 2008

V3-day – I processi di Berlusconi

su AntenneAttive.org

BERLUSCONI E I PROCESSI
Un eroe dei nostri tempi: Silvio Berlusconi, l’uomo d’acciaio!

Inserito da: Andrea Tj | Giugno 5, 2008

Documenti: Nozioni generali sulla fiscalità della gestione

Nozioni generali sulla fiscalità della gestione
Agevolazioni fiscali
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:

le imposte sui redditi
l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
altre imposte indirette
Con la legge + Dai – Versi si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l’attività di fundraising.

A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di ? 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.

Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.


fundraising
Il fundraising è una parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta fondi. “To raise” ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro. Infatti il fund raising trova le sue origini nell’azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che hanno l’obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente il fund raising viene praticato anche da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale.


cinque per mille
Funzionamento nel 2006
Il cinque per mille (o 5 per mille) viene introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell’anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5? della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:

volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
attività sociali svolte dal Comune di residenza
ricerca sanitaria
ricerca scientifica o delle Università
Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell’ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.

Funzionamento nel 2007
Nella nuova legge finanziaria (27 dicembre 2006, n. 296[1]) al comma 1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie del cinque per mille, nelle quali non sono più presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:

volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
ricerca scientifica o Università
enti della ricerca sanitaria
A differenza del funzionamento per l’anno 2006, nell’edizione del 2007 è stato introdotto un “tetto” massimo di spesa pari a 250 milioni di euro, come riportato al comma 1237 dell’art. 1 della legge Finanziaria per il 2007. In altre parole lo Stato girerà – secondo il volere dei contribuenti – alle realtà destinatarie del 5 per mille fino a un massimo 250 milioni di euro e non oltre. Nel caso in cui l’adesione al 5 per mille producesse un volume maggiore, quindi, lo Stato si tratterrà la quota eccedente.

Tutto ciò ha provocato non poche polemiche e critiche, da parte del Terzo settore e non solo, nei confronti del Governo.

È noto, infatti, che le prime proiezioni del passato 5 per mille (edizione 2006) hanno segnalato dati sorprendenti: un’adesione di circa il 61% dei contribuenti (quindi il 20% in più dell’8 per mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di poco più di 400 milioni di euro. Se – come per l’anno scorso – l’adesione si confermerà quindi al 61%, per effetto del tetto, ogni contribuente invece del 5 per mille, rischia di contribuire effettivamente per un 3,1 per mille delle sue imposte. Se, come plausibile, il 5 per mille aumenterà la sua attrattività e farà dire di sì a 8 contribuenti su 10, il reale contributo di chi crede nel non profit si dimezzerà al 2,5 per mille.

Profili economico-giuridici
Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all’organizzazione prescelta (con l’indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell’IRPEF.

Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell’imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.

Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l’istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale [2]. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche…) al di fuori dell’usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l’intento del cinque per mille non è solo l’individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell’individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.

Il cinque per mille rappresenta inoltre un’ applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Il cinque per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l’autonomia degli enti finanziati, dall’altro lato il loro effettivo perseguimento dell’interesse generale. Il cinque per mille è stato riproposto pure nella legge finanziaria per il 2007 (commi 1234-1237 della legge 296/2006).

Inserito da: Andrea Tj | Giugno 4, 2008

Onlus e APS (Associazione di Promozione Sociale). Cosa sono?

Legenda

Onlus:
La sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

APS, Associazione di Promozione Sociale:
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Definizione
Le associazioni di promozione sociale possono essere definite quelle organizzazioni in cui individui si associano per perseguire un fine comune non di natura commerciale. Possono assumere la denominazione di associazione di promozione sociale:

associazioni riconosciute e non riconosciute
movimenti (e loro coordinamenti o federazioni)
gruppi (e loro coordinamenti e federazioni).
La loro valenza sociale deriva dal fatto che esse non sono assimilabili a quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei membri, come ad esempio avviene nelle associazioni sindacali, di partito o di categoria (art. 2 secondo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383); deriva inoltre dal fatto che non possono disporre limitazioni all’ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche né prevedere altre forme di discriminazione.

Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Le differenze risiedono nella possibilità di remunerare i propri soci (artt. 28-29 legge 7 dicembre 2000, n. 383) e nella valenza mutualistica dei servizi, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva.

In virtù del loro peculiare valore sociale la legge prevede:

l’istituzione di un apposito registro nazionale – regionale – provinciale al quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 possono iscriversi per ottenere delle agevolazioni previste dalla legge stessa (artt. 7-10, legge 7 dicembre 2000, n. 383)
osservatori nazionali e regionali dell’associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario).

Inserito da: Andrea Tj | Giugno 2, 2008

Firenze Critical Mass all’alba, il 5 giugno 2008!!

Ancora una nuova data per questo evento divertente ed emozionante.

Scoprire la città in un momento in cui non ci sono auto, traffico, rumori, greggi di turisti.

Girare con la bici per le strade di Firenze, quasi in punta di piedi, potendone ammirare il suo fascino, insieme a tutti gli amici della bicicletta e concludere con un caffè e briosche !!

organizza l’appuntamento per il

5 giugno 2008 ore 06:00

Piazza Savonarola

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