Nozioni generali sulla fiscalità della gestione
Agevolazioni fiscali
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
le imposte sui redditi
l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
altre imposte indirette
Con la legge + Dai – Versi si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l’attività di fundraising.
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di ? 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.
fundraising
Il
fundraising è una parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta fondi. “To raise” ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro. Infatti il fund raising trova le sue origini nell’azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che hanno l’obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente il fund raising viene praticato anche da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale.
cinque per mille
Funzionamento nel 2006
Il cinque per mille (o 5 per mille) viene introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell’anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5? della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:
volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
attività sociali svolte dal Comune di residenza
ricerca sanitaria
ricerca scientifica o delle Università
Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell’ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.
Funzionamento nel 2007
Nella nuova legge finanziaria (27 dicembre 2006, n. 296[1]) al comma 1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie del cinque per mille, nelle quali non sono più presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:
volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
ricerca scientifica o Università
enti della ricerca sanitaria
A differenza del funzionamento per l’anno 2006, nell’edizione del 2007 è stato introdotto un “tetto” massimo di spesa pari a 250 milioni di euro, come riportato al comma 1237 dell’art. 1 della legge Finanziaria per il 2007. In altre parole lo Stato girerà – secondo il volere dei contribuenti – alle realtà destinatarie del 5 per mille fino a un massimo 250 milioni di euro e non oltre. Nel caso in cui l’adesione al 5 per mille producesse un volume maggiore, quindi, lo Stato si tratterrà la quota eccedente.
Tutto ciò ha provocato non poche polemiche e critiche, da parte del Terzo settore e non solo, nei confronti del Governo.
È noto, infatti, che le prime proiezioni del passato 5 per mille (edizione 2006) hanno segnalato dati sorprendenti: un’adesione di circa il 61% dei contribuenti (quindi il 20% in più dell’8 per mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di poco più di 400 milioni di euro. Se – come per l’anno scorso – l’adesione si confermerà quindi al 61%, per effetto del tetto, ogni contribuente invece del 5 per mille, rischia di contribuire effettivamente per un 3,1 per mille delle sue imposte. Se, come plausibile, il 5 per mille aumenterà la sua attrattività e farà dire di sì a 8 contribuenti su 10, il reale contributo di chi crede nel non profit si dimezzerà al 2,5 per mille.
Profili economico-giuridici
Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all’organizzazione prescelta (con l’indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell’IRPEF.
Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell’imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l’istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale [2]. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche…) al di fuori dell’usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l’intento del cinque per mille non è solo l’individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell’individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.
Il cinque per mille rappresenta inoltre un’ applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).
Il cinque per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l’autonomia degli enti finanziati, dall’altro lato il loro effettivo perseguimento dell’interesse generale. Il cinque per mille è stato riproposto pure nella legge finanziaria per il 2007 (commi 1234-1237 della legge 296/2006).